Art. 7.
(Autorizzazione).

      1. Per l'esercizio dell'attività di sicurezza privata è necessaria un'apposita autorizzazione.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dalla Commissione permanente tenuto conto dei requisiti personali del richiedente, dell'idoneità e dell'efficacia dello svolgimento dell'attività nonché della situazione della sicurezza pubblica esistente sul territorio di riferimento.
      3. L'esercizio dell'attività di sicurezza privata può essere svolto in forma individuale o societaria.
      4. I soggetti in possesso di un titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività di sicurezza privata rilasciato prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto all'Albo nazionale.
      5. Possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio di un istituto di vigilanza e di investigazione privata coloro che:

          a) sono iscritti all'Albo;

          b) sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;

          c) hanno la capacità di obbligarsi e non sono falliti;

          d) non hanno riportato condanne, ancorché non definitive, per delitto non colposo e non risultano essere stati destinatari di una misura di prevenzione, anche interdittiva o patrimoniale, o di sicurezza personale, salvi gli effetti della riabilitazione;

          e) documentano il possesso di strutture e mezzi tecnici adeguati allo svolgimento dell'attività;

          f) indicano la sede legale e la sede operativa dell'istituto.